A chi è rivolto
Il servizio è rivolto alle seguenti persone:
Nel caso di genitori uniti in matrimonio:
• uno dei due genitori o entrambi;
• persona con procura speciale dei genitori.
Nel caso di genitori non uniti in matrimonio:
• padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia;
• padre e madre insieme se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia, anche se già sposati con altra persona;
• il solo padre o la sola madre se è stato fatto in precedenza un atto di riconoscimento prenatale (vedi scheda)
• la sola madre se il padre non viene nominato;
• il solo padre se la madre non vuole essere nominata.
Se sei una madre che non vuole essere nominata:
• devi dirlo al personale ostetrico che ti presta assistenza al parto
oppure
• devi dirlo all’assistente sociale della clinica ostetrica prima del parto.
Descrizione
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il neonato, la neonata nel registro di stato civile e nellanagrafe della popolazione residente. Le persone neonate seguono la residenza della madre, se residente in un comune italiano.
Come fare
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Requisiti specifici:
La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre.
Cosa serve
1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
Cosa si ottiene
La registrazione del neonato nei registri dello Stato Civile con successiva registrazione anagrafica nello stato di famiglia della madre
Tempi e scadenze
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/03/2026